Essi si distinguono in "senatori di diritto e a vita" (ossia gli ex presidenti della Repubblica, che accedono automaticamente alla carica una volta ultimato il loro mandato) e "senatori a vita di nomina presidenziale" (ossia nominati - nel numero massimo di cinque - dal Capo dello Stato tra i cittadini italiani che abbiano «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario»).
La differente denominazione non cela però alcuna differenza in termini di competenze e prerogative, le quali sono comunque del tutto equiparate a quelle di coloro che ricoprono la carica senatoriale con mandato elettivo a termine.
Non essendo soggetti al rinnovo in occasione delle tornate elettorali, i senatori a vita decadono dalla carica solo per decesso, rinuncia o a seguito di destituzione secondo i canonici meccanismi di decadenza parlamentare.
Storia
Dai lavori dell'Assemblea Costituente risulta che i senatori a vita sono stati inseriti nel nuovo Senato per due ragioni: da una parte assicurare al Senato la partecipazione di membri particolarmente competenti e qualificati, dall'altra parte per consentire la presenza in Senato di voci indipendenti dai partiti e che rappresentino qualcosa di diverso dalla politica, così da integrare e qualificare positivamente la rappresentanza parlamentare scaturita dal voto. Il mandato vitalizio è stato scelto per garantire ai predetti senatori la massima indipendenza morale.
A partire dagli ultimi anni del XX secolo, il Parlamento ha discusso diverse proposte di riforma costituzionale che si sono occupate dell'istituto dei senatori a vita. Quelle approvate in commissione o dalle assemblee, tuttavia, non ne hanno mai previsto l'abolizione, ma piuttosto una sua riforma, ad esempio con l'introduzione del mandato a termine al posto di quello a vita.
Nella storia della Repubblica italiana i senatori a vita sono stati in totale 47, di cui 11 ex Presidenti della Repubblica.
Numero massimo di senatori a vita
Il secondo comma dell'art. 59 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 1/2020 (in vigore dal 5 novembre 2020), stabilisce quanto segue:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.»
Tuttavia, fino al 4 novembre 2020 il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione stabiliva:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»
In dottrina si era posto il problema se il limite costituzionale di cinque senatori a vita fosse da intendersi come limite massimo di senatori a vita presenti in Senato oppure come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun presidente. Dall'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 fino all'anno 1984 vi fu una chiara prevalenza della prima interpretazione, anche in considerazione della collocazione dell'articolo 59 tra le norme relative al Parlamento, nonché dell'intenzione espressa chiaramente negli atti dell'Assemblea Costituente. Peraltro, il presidente Einaudi esercitò il diritto di nomina per otto volte, al fine di sostituire Arturo Toscanini (che aveva rinunciato[2]), Trilussa e Guido Castelnuovo (che nel frattempo erano deceduti). Pertanto si guardò al numero di senatori in carica nello stesso tempo, e non già al numero di volte che il presidente esercitò il potere di nomina.
Nel 1984, invece, il presidente Sandro Pertini, dopo il parere favorevole della Giunta per le elezioni del Senato, seguì la seconda interpretazione, nominando altri due senatori a vita: questi arrivarono a essere quindi complessivamente sette. Secondo tale interpretazione infatti, l'articolo 59, comma 2 della Costituzione avrebbe inteso non limitare a cinque il numero di senatori a vita che possono sedere in Parlamento, bensì permettere a ogni presidente di nominare i "suoi" cinque senatori a vita. Questa interpretazione fu tuttavia fortemente criticata da parte della dottrina[3] poiché rischiava di alterare, secondo un'interpretazione restrittiva della norma, il carattere rappresentativo del Senato come dalle discussioni agli atti dell'Assemblea Costituente[4].
Il successivo presidente, Francesco Cossiga, seguì la medesima interpretazione di Pertini e nominò altri cinque senatori a vita. Ma la nomina non avvenne contestualmente, giacché il 2 maggio 1991, a seguito del decesso di Cesare Merzagora che era uno dei cinque senatori a vita di nomina presidenziale allora in esercizio, Cossiga nominò Giovanni Spadolini[5]. Il 1º giugno 1991 presidente della Repubblica procedette alla nomina di altri quattro senatori a vita, intendendo così uniformarsi all'interpretazione estensiva adottata dal suo predecessore. In quell'occasione Cossiga propose la nomina anche a Indro Montanelli, che rifiutò (non è possibile identificare la personalità che fu designata in sua vece). Lo stesso anno anche Nilde Iotti, di fronte a indiscrezioni relative a una sua possibile nomina, fece sapere di non essere interessata preferendo rimanere presidente della Camera dei deputati.[6] Come conseguenza tra il 1982 e il 1992 il numero di senatori a vita totali salì da 6 (4 per merito e 2 ex presidenti) al massimo di 11 (9 per merito e 2 ex presidenti) nel 1992 (alla fine del mandato presidenziale di Francesco Cossiga).
In seguito tornò chiaramente a prevalere l'interpretazione iniziale (appoggiata da pressoché tutti i costituzionalisti e seguita da tutti i presidenti successivi a Pertini e Cossiga), secondo la quale i senatori a vita di nomina presidenziale non possono essere in numero superiore a cinque.
Il presidente Oscar Luigi Scalfaro, fedele all'interpretazione iniziale e memore della sua esperienza in Assemblea Costituente, non nominò alcun senatore durante il suo mandato, mentre Carlo Azeglio Ciampi ne nominò cinque, ma attendendo che il numero di senatori per merito scendesse nel 2001 sotto il limite di cinque e rispettando tale limite sino alla fine del suo mandato.
Il presidente Sergio Mattarella ha nominato Liliana Segre, arrivando alla soglia dei cinque senatori a vita di nomina presidenziale.
La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, approvata con referendum del 20 e 21 settembre 2020 e in vigore dal 5 novembre 2020, stabilisce definitivamente che il numero complessivo dei senatori in carica di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque.
^Arturo Toscanini, su senato.it, Senato della Repubblica. URL consultato il 20 gennaio 2014.
^In particolare da Vezio Crisafulli e da Aldo Bozzi, quest'ultimo ex membro dell'Assemblea Costituente. Da sottolineare che nel 1980 Pertini aveva nominato alla Corte costituzionale il giurista Giuseppe Ferrari, uno dei pochissimi sostenitori dell'intepretazione estensiva dell'art. 59.
^Dai lavori della Assemblea Costituente, la discussione dell’art. 59 e particolarmente del comma relativo ai senatori a vita nominati dal Capo dello Stato, impegnò in modo determinante le sedute tenutesi durante il settembre del 1947 con l’approvazione avvenuta l’8 e 9 ottobre 1947 e vide il formarsi di due schieramenti abbastanza netti tra l’ala della sinistra storica rappresentata dal presidente dell’Assemblea Umberto Terracini del Partito Comunista e Pietro Nenni, strenui sostenitori di un Senato esclusivamente elettivo a suffragio universale (col sistema del collegio uninominale), eliminando ogni presunta continuità con il precedente Senato del Regno composto esclusivamente da un numero variabile di membri di diritto e di nomina regia, e l’ala moderata e di destra tra i quali Antonio Alberti e Alfonso Rubilli che ammettevano e auspicavano la nomina di una quota di personalità che non volendo entrare nella contesa politica per motivi professionali e di opportunità, pur per meriti altissimi in ambito culturale e scientifico entrassero a far parte della camera alta destinata al controllo delle leggi provenienti dalla Camera dei Deputati, nomina che avrebbe altresì contribuito ad evitare che le due camere divenissero l’una il duplicato dell’altra, ipotizzando che il totale di senatori di nomina presidenziale potesse giungere fino ad un quarto del totale. Dalla discussione non emersero invece ipotesi di limitazione dei diritti dei senatori a vita, sancendone la piena parità rispetto ai senatori eletti. [1]
^Da notare che Spadolini era presidente del Senato, ossia l'autorità a cui il regolamento parlamentare attribuisce il potere di convocare la Giunta delle elezioni mettendo all'ordine del giorno la nomina di senatori a vita.
^Di nuovo dal 15 giugno 1978 al 9 novembre 2001 come senatore di diritto e a vita.
^Di nuovo dal 14 gennaio 2015 al 22 settembre 2023 come senatore di diritto e a vita.
^abFrancesco Cossiga, presidente emerito della Repubblica, rassegnò le dimissioni dalla carica di senatore a vita due volte: il 1º giugno 2002 e il 27 novembre 2006. In entrambi i casi esse furono respinte dall'aula del Senato (il 19 giugno 2002 e il 31 gennaio 2007).
^Enrico De Nicola, senatore per diritto a vita dal 12 maggio 1948, in seguito alla nomina a giudice della Corte costituzionale del 2 dicembre 1955, fu oggetto a partire dal 15 dicembre 1955 della sospensione delle funzioni di senatore, decisa dal presidente del Senato della Repubblica, data l'incompatibilità tra le due cariche. La sospensione terminò il 26 marzo 1957, data delle dimissioni di De Nicola dalla Corte costituzionale.
^Giovanni Leone, già senatore a vita dal 1967 al 1971 per nomina presidenziale, fu dal 1978 al 2001 senatore di diritto e a vita in qualità di ex presidente della Repubblica.
^Giorgio Napolitano, già senatore a vita dal 2005 al 2006 per nomina presidenziale, dal 2015 al 2023 è stato senatore di diritto e a vita in qualità di ex presidente della Repubblica.
^Arturo Toscanini, nominato senatore a vita il 5 dicembre 1949, rinunciò il giorno successivo.
^Dal 15 dicembre 1955 al 26 marzo 1957 si sospese dalle funzioni di senatore in quanto giudice costituzionale: in quel periodo, tra gli altri senatori a vita i più anziani per nomina furono Pietro Canonica e Gaetano de Sanctis, che erano stati nominati contemporaneamente.
^Ciampi cessò di essere il senatore a vita più anziano per nomina il 14 gennaio 2015, con le dimissioni da Presidente della Repubblica di Giorgio Napolitano. In tale data Napolitano fece ritorno in Senato come senatore di diritto e a vita, dopo essere stato senatore a vita di nomina presidenziale sin dal 23 settembre 2005, nominato proprio dal suo predecessore Ciampi.